Manovra finanziaria 2020: novità interessanti per l’edilizia ed i professionisti

La Manovra Finanziaria 2020 comprende la Legge di Bilancio 2020, per la quale è disponibile la bozza approvata dal vertice di maggioranza il 29 ottobre 2019 (ma non ancora in vigore) e il Decreto Fiscale 2019 (cd. Collegato Fiscale), pubblicato in Gazzetta Ufficiale col DL 124/2019 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili“, che dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni e, quindi, potrà essere integrato e/o modificato rispetto alla sua attuale versione.

Legge di Bilancio 2020

  • stop aumento Iva: cancellazione dell’aumento dell’iva di 23 miliardi nel prossimo anno;
  • cedolare secca: per i contratti d’affitto a canone concordato non sale al 12,5%, ma si è fatto uno sforzo per lasciarla al 10% e renderla permanente;
  • rimborsi per pagamenti con bancomat: rimborsi in denaro per i consumatori che decidono di pagare con la moneta elettronica. Le condizioni e le modalità saranno stabilite con un decreto del Mef, entro il 30 aprile 2020, e lo stanziamento pari a tre miliardi di euro scatterà dal 2021;
  • plastic tax: imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. L’imposta è fissata nella misura di 1 euro per chilogrammo di materia plastica e non è dovuta per i prodotti risultino compostabili;
  • proroghe dei bonus edilizi – Ecobonus, bonus ristrutturazioni e bonus mobili: prorogata anche per il 2020 la detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia;
  • bonus facciate: per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici è prevista una detrazione del 90%;
  • fondo investimenti territoriali: è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 735 milioni di euro per l’anno 2020, di 1.078 milioni di euro per l’anno 2021, di 1.670 milioni di euro per l’anno 2022 e di 2.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032. Il fondo è destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese (in particolare, nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, inclusa manutenzione e sicurezza, nonché degli asili nido e delle altre infrastrutture sociali, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali). Ancora da
  • fondo progettazione comuni: saranno assegnati ai Comuni, per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020, di 128 milioni di euro nell’anno 2021, di 170 milioni di euro per l’anno 2022 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.
  • edilizia sanitaria: al programma pluriennale di interventi di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico degli edifici di edilizia sanitaria, saranno assegnati 30 miliardi di euro aggiuntivi rispetto alle risorse stanziate dalla legge 67/1988 e rimodulate dalla Legge 145/2018;
  • programma innovativo nazionale per la rinascita urbana: finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio – economico, a incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un’ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall’Unione europea;
  • regime forfettario: conferma per chi ha conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000, ma aumento delle cause ostative e impossibilità di accedervi per coloro che hanno sostenuto spese per un ammontare superiore a 20.000 euro non potranno accedere al regime di tassazione agevolato.

Decreto Fiscale 2019 (DL 124/2019) – da convertire in legge

  • accollo del debito d’imposta altrui e divieto di compensazione: le norme vietano esplicitamente il pagamento del debito accollato mediante compensazione. Nel caso di violazione del divieto, il pagamento si considera non avvenuto e sono irrogate sanzioni differenziate per l’accollante e l’accollato. In deroga alla disciplina generale, le sanzioni per la violazione del divieto di compensazione nell’accollo tributario sono irrogate entro l’ottavo anno successivo alla presentazione della delega di pagamento (in luogo di cinque anni dalla violazione);
  • cessazione partita IVA ed inibizione compensazione: si stabilisce l’esclusione dei destinatari di provvedimenti di cessazione della partita IVA, ovvero di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, dalla possibilità di avvalersi della compensazione dei crediti;
  • contrasto alle indebite compensazioni: si limita la possibilità di compensare per importi superiori a 5.000 euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito; estende l’obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione; introduce una specifica disciplina sanzionatoria;
  • ritenute e compensazioni in appalti e subappalti e reverse charge manodopera: inserite svariate misure in materia di contrasto all’omesso versamento delle ritenute, in particolare disponendo l’obbligo per il committente al versamento delle ritenute (senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie) in tutti i casi di affidamento di un’opera o un servizio. Si estende inoltre l’inversione contabile in materia di Iva (reverse charge) alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente;
  • Precompilata IVA: spostato alla data del 1° luglio 2020 l’avvio della predisposizione da parte dell’Agenzia delle entrate, per i soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, delle bozze precompilate dei registri IVA nonché delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche. La bozza della dichiarazione annuale dell’IVA è invece messa a disposizione a partire dalle operazioni IVA 2021;
  • Incentivi Conto Energia: si interviene sul divieto di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici – riconosciuti dal III, IV e V “Conto energia” – con la detassazione fiscale per investimenti ambientali prevista dalla Legge finanziaria 2001. Si prevede, in particolare, che i soggetti interessati dalle misure possano mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici, subordinatamente alla restituzione di una somma relativa ai benefici fiscali goduti ai sensi della Legge finanziaria 2001. I soggetti che intendono avvalersi della definizione di cui sopra devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, indicando l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo e l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2020.
  • POS obbligatorio professionisti ed esercizi commerciali: previste sanzioni per l’inottemperanza dell’art. 15 del decreto-legge 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012, dove si prevede l’obbligo per i commercianti e professionisti di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito e di credito. NB – le multe scatteranno dal 1° luglio 2020.
  • limite all’uso del denaro contante: si abbassa da 3.000 a 1.000 euro la soglia ammessa per l’utilizzo del denaro contante ma, diversamente dalla prima versione più ‘strong’, ci sarà un passaggio graduale:
    • il limite ai contanti passerà a 2.000 euro dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021;
    • dal 1° gennaio 2022 sarà invece pari a 1.000 euro.
  • crediti in compensazione per i titolari di partita IVA: previste due fondamentali novità: obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5 mila euro annui; obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA;
  • controlli a tappeto sulle fatture elettroniche: tutti i dati delle fatture elettroniche, compresi quelli relativi a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi che formano l’operazione, saranno memorizzati dall’Agenzia delle Entrate e condivisi con la Guardia di Finanza per le proprie attività di indagine;
  • imposta di bollo fatture elettroniche: in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio (SdI), l’amministrazione finanziaria comunicherà con modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi.

(fonte ingenio-web.it – 31/10/2019)