13 Feb Agevolazioni in pista ancora per tre anni
Sconti modulari. Il sismabonus è più elevato in condominio e per le opere che migliorano la «pagella» di solidità dell’edificio.
L’Aquila 2009. Emilia Romagna 2012. Centro Italia 2016. Etna 2018. Dopo ogni terremoto si mette in moto la macchina dei soccorsi e si attivano misure di sostegno, mentre voci sempre troppo isolate si levano a ricordare l’importanza della prevenzione.
Anche la manovra di Bilancio 2019 contiene diversi commi che, in continuità con le normative precedenti, rafforzano o prorogano le misure a favore delle zone colpite da eventi sismici negli ultimi anni. Si prosegue dunque nelle forme di aiuto ex post: siano la sospensione di tributi, adempimenti o cartelle di pagamento, le risorse per la sicurezza del patrimonio culturale, il sostegno ai contratti lavorativi per la ricostruzione o le agevolazioni alle imprese. Ma in tema di prevenzione rimane attivo – e non viene ritoccato – il meccanismo del sismabonus: una leva potente e ancora non sfruttata a dovere.
Lo sconto fiscale
Si tratta di una detrazione d’imposta rivolta ai contribuenti Irpef e Ires, per la messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone a elevata pericolosità (zone di rischio sismico 1, 2 e 3): di fatto, nella stragrande maggioranza del territorio italiano. Il meccanismo dell’agevolazione, già prevista dal Dl 63/2013, è stato ridisegnato dalla legge di Bilancio 2017. La manovra di due anni fa – di fianco alla detrazione di base (ribassata al 50%) – ha introdotto i maxi-bonus dal 70 all’85% proprio per dare una spinta alle azioni volontarie di prevenzione sismica sugli edifici privati esistenti. Spalmando la detrazione in cinque anni anziché in dieci anni. Anche perché i terremoti degli ultimi decenni hanno comportato enormi costi sociali (vittime, “stravolgimento” delle comunità) ed economici (emergenze, ricostruzioni).
Gli interventi migliorativi
L’incentivo statale, utile a prevenire i danni su case e immobili aziendali, vale per tutte le spese sostenute fino al termine del 2021. Gli interventi possono essere finalizzati a ridurre le sollecitazioni sulle strutture, o ad aumentare la capacità degli edifici di assecondare le forze di un terremoto. Ma come muoversi? Il punto di partenza è individuare in quale delle otto classi di rischio sismico rientra l’edificio. Perché la maxidetrazione (fino all’85% per i condomìni) si può “agganciare” se i lavori consentono di migliorare la classe di una o due posizioni. La scala – da G (alto rischio) ad A+ (basso rischio) – è stata definita dal Dm Infrastrutture del 28 febbraio 2017 (poi integrato dal Dm del 7 marzo), che ha indicato i nuovi criteri di classificazione. Di certo, si tratta spesso di lavori rilevanti, che impongono di non risiedere nell’edificio mentre il cantiere è in corso. E anche il budget da mettere spesso supera svariate decine di migliaia di euro.
La cessione del credito
Un rimedio parziale arriva dalla possibilità di cedere la detrazione ad altri soggetti, così da farsi finanziare – almeno in parte – l’esecuzione dei lavori. Il problema è che la cessione è possibile solo per lavori su parti comuni condominiali (ma, attenzione: anche una casa bifamiliare è un condominio per il Codice civile) e solo trasferendo il credito d’imposta alle imprese o ad altri soggetti privati. Escluse, insomma, le banche e gli intermediari finanziari.
(fonte Dario Aquaro, Cristiano Dell’Oste – Il Sole 24 Ore – 03/01/2019)